Sez. 5, Sentenza n. 1676 del 12/01/1981 Ud. (dep. 02/03/1981) Rv. 147878 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - MOMENTO CONSUMATIVO - CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO VOLUTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - MOMENTO CONSUMATIVO - CONSEGUIMENTO DEL RISULTATO VOLUTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il delitto di favoreggiamento personale si perfeziona non appena sia stato posto in atto l'aiuto ad altra persona, diretto allo scopo di eludere o fuorviare le investigazioni o di intralciare le ricerche dell'autorita, senza che sia necessario, ai fini della consumazione del reato, che il risultato voluto sia conseguito. Per il configurarsi del reato in esame e pertanto sufficiente che il mezzo usato sia idoneo al conseguimento della finalita suddetta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)