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Sez. L, Sentenza n. 2794 del 14/05/1979 (Rv. 399114 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - IUSSU IUDICIS - FORME, MODI E TERMINI - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399114-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - IUSSU IUDICIS - FORME, MODI E TERMINI - INOSSERVANZA - CONSEGUENTE NULLITA - ESCLUSIONE.*

L'art 420, comma nono, cod proc civ (nuovo testo) prescrive che, ordinata dal pretore la chiamata in causa del terzo, il cancelliere (o, in sua vece, in funzione sostitutiva, la parte piu diligente) provveda d'ufficio alla notifica al terzo del ricorso introduttivo, della memoria di Costituzione del convenuto e del provvedimento con cui il giudice ha ordinato la chiamata in causa, fissando una nuova udienza, con il rispetto dei termini indicati nell'art 415 cod proc civ. poiche per l'inosservanza di tali forme ufficiali la legge non commina alcuna nullita, questa non puo essere pronunciata dal giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)