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Sez. L, Sentenza n. 10456 del 08/08/2000 (Rv. 539330 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO | "Jussu judicis" - Forme, modi e termini - Inosservanza - Conseguente nullità - Esclusione - Fissazione di un nuovo termine - Necessità.
Stato
decisa il 2000-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539330-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO

Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'art. 420, nono e undicesimo comma, cod. proc. civ., che prescrive al cancelliere o alla parte più diligente di notificare al terzo chiamato in causa il ricorso introduttivo, la costituzione del convenuto e l'ordine giudiziale di chiamata, non comporta alcuna nullità, ma solo l'obbligo del giudice di fissare un nuovo termine per il compimento degli atti omessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)