Sez. 5, Sentenza n. 10178 del 03/05/2007 (Rv. 597205 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Studio professionale - Valore venale - Accertamento - Criteri - Avviamento - Inclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
In tema di imposta di registro, e con riferimento all'ipotesi in cui sia oggetto di trasferimento uno studio professionale, l'accertamento del relativo valore può legittimamente tener conto anche dell'avviamento, ai sensi dell'art. 51, comma quarto, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: anche gli studi professionali, infatti, possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell'attività svolta si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un'ampiezza dei locali adibiti all'attività tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppur non separata dall'attività del titolare, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione, e divenire per sé stessa oggetto di possibile contrattazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)