Sez. 2, Sentenza n. 11896 del 07/08/2002 (Rv. 556775 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI | Studi professionali - Organizzazione sotto forma di azienda - Ammissibilità - Cessione dell'azienda - Legittimità - Conseguenze - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - DENTISTI ED ODONTOTECNICI
Gli studi professionali in genere, ed in particolare quelli in cui venga esercitata l'attività medica (nella specie, odontoiatrica), possono anche essere organizzati sotto forma di azienda cd. professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell'attività svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture diagnostico - terapeutiche, un numero di titolari e di dipendenti, un'ampiezza dei locali adibiti all'attività medica tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrasti l'attività professionale del (dei) titolare (i), o quantomeno si ponga, rispetto ad essa, come entità giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppur non separata dall'attività dei titolari, assuma una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione e divenire, per sè stessa, oggetto di possibile contrattazione in base al combinato disposto di cui agli artt. 2238, 2082, 2112, 2555 cod. civ. (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C., qualificata la cessione di uno studio dentistico come contratto di cessione di azienda, specie con riferimento agli adempimenti, convenuti "inter partes", di cui all'art. 36 della legge 392/78, ha poi confermato l'annullamento per dolo del contratto di cessione pronunciata dal giudice di merito per aver taciuto i cedenti una serie di fatti e circostanze decisive nella formazione del consenso dei cessionari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)