Sez. 3, Sentenza n. 5099 del 26/05/1999 (Rv. 526673 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Successiva donazione della nuda proprietà del medesimo bene tra le stesse parti - Compatibilità - Conseguenze - Estinzione per mutuo consenso del contratto di affitto - Esclusione - Diritto dell' affittuario alla consegna del bene - Prescrizione - Durata coincidente con quella del contratto di affitto - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
La donazione della nuda proprietà di un fondo a colui che già ne gode a titolo personale per precedente contratto tra le medesime parti non estingue per mutuo consenso questa ultimo, non sussistendo incompatibilità' né logica, né giuridica, tra un contratto di affitto di un fondo agrario e la donazione della nuda proprietà' di esso da parte del medesimo autore allo stesso avente causa in quanto solo colui che si è riservato l' usufrutto su di un bene può concederlo in godimento, mentre il nudo proprietario non ha diritto a goderne né a titolo reale né a titolo personale. Pertanto il predetto titolare di un diritto di godimento personale può pretendere la consegna di tale fondo finché dura il contratto di affitto, senza incorrere in nessuna prescrizione, essendo espressione del suo diritto al pacifico godimento del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1617, Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST., Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 796, Cod. Civ. art. 999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)