Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 08/02/2005 (Rv. 579470 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Dovere di controllo - Obbligo di diligenza - Contenuto - Valutazione in riferimento alla natura dell'attività svolta ed all'attività della società - Necessità - Fattispecie in materia di controllo delle valutazioni di bilancio.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
L'attività espletata dai componenti del collegio sindacale di una società di capitali ha carattere professionale e, pertanto, anche anteriormente alla modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003, doveva essere svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività (art. 1176, secondo comma, cod. civ.), da valutare in rapporto alle specifiche caratteristiche di quella esercitata dalla società e dell'oggetto sociale della medesima, sicchè è configurabile, ex art. 2407, cod. civ., la responsabilità dei sindaci di una società d'assicurazioni, i quali abbiano omesso di rilevare l'illegittima formazione ed iscrizione in bilancio di determinate poste del passivo (nella specie, della riserva premi e della riserva sinistri), essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di speciale difficoltà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)