Sez. 1, Sentenza n. 18728 del 06/09/2007 (Rv. 599102 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Finanziamenti a società collegate - Legittimità - Interesse di gruppo - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
In tema di responsabilità solidale dei sindaci di società per azioni, integra violazione dei doveri di controllo, posti dall'art. 2407 cod. civ., l'omessa vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo di irregolarità di gestione per operazioni non riportate nella contabilità e per finanziamenti a società collegate divenuti causa del dissesto finanziario della società poi dichiarata fallita. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la statuizione di condanna dei giudici di merito affermando che anche la tenuta di una contabilità occulta non esime i sindaci dai doveri di controllo quando vi sia discrepanza della contabilità ufficiale con i dati reali sulla gestione secondo un allarme offerto dalla gravità delle operazioni e che, inoltre, non è invocabile un'automatica liceità dei finanziamenti a favore delle società collegate, se non risultano i vantaggi per la società amministrata delle operazioni che la depauperavano, occorrendo un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile non coincidente con la logica in sè dell'operazione interna al gruppo d'imprese).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)