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Sez. 1, Sentenza n. 242 del 08/03/1971 Ud. (dep. 27/07/1971) Rv. 118845 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - STRAPPO (SCIPPO) - RAPINA - IN GENERE - ELEMENTI DI DISTINZIONE TRA LE DUE IPOTESI.*
Stato
decisa il 1971-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118845-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - STRAPPO (SCIPPO) - RAPINA - IN GENERE - ELEMENTI DI DISTINZIONE TRA LE DUE IPOTESI.*

L'elemento discriminatore fra l'ipotesi della rapina e quella del furto con strappo e costituito dalla diversa qualificazione della violenza fisica che, nel primo caso, e rivolta e diretta contro la persona del soggetto passivo, per prevenirne o reprimerne la resistenza, mentre nel secondo e esercitata esclusivamente sulla cosa costituente oggetto del furto, si che solo in via indiretta e marginale puo interessare contestualmente la persona che detiene la cosa. (V 112368, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)