Sez. 1, Sentenza n. 4982 del 10/01/1979 Ud. (dep. 31/05/1979) Rv. 142105 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - STRAPPO (SCIPPO) - RAPINA IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - EFFETTI IN ORDINE ALLE LESIONI RIPORTATE DALLA PARTE LESA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - STRAPPO (SCIPPO) - RAPINA IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - EFFETTI IN ORDINE ALLE LESIONI RIPORTATE DALLA PARTE LESA.*
La distinzione teoricamente assai chiara tra il delitto di furto mediante strappo e quello di rapina propria riguardando l'oggetto della violenza nel primo reato la cosa e mediatamente la persona del possessore, nel secondo, invece, la persona del possessore e mediatamente la cosa, presenta in pratica delle difficolta dato che la relazione diretta fisica tra possessore e cosa fa si che difficilmente l'Azione esecutiva, per sua natura violenta (strappo), possa svolgersi senza un qualche contraccolpo alla persona del possessore. Finche, pero, l'effetto fisico risentito da costui e un evento puramente riflesso e involontario, esso rimane nel quadro tipico del furto con strappo; qualora, invece, lo strappo, per la particolare aderenza o connessione della cosa al corpo del possessore o per la resistenza da questo opposta, implichi necessariamente l'allargamento della Azione violenta alla persona del soggetto passivo, allora si e fuori del quadro tipico di detto reato e si realizza quello del delitto di rapina. (la Cassazione ha chiarito che, nel caso di lesioni personali riportate dal soggetto passivo, si applica, nella prima ipotesi in massima descritta, la disposizione particolare sul concorso di reati prevista dall'art 586 in relazione all'art 83 del codice penale (aberratio delicti), la quale prevede una aggravante speciale per il reato colposo realizzato, e, nella seconda ipotesi, la particolare disciplina sul concorso di reati prevista dall'art 81 del codice penale con un'aggravante speciale pero anche qui per il reato di lesioni ex art 582, 585, 576, cpv n 1, del codice penale). (V mass n 141559; (V mass n 137837; (V mass n 136221; (V mass n 123256; (V mass n 118845; (V mass n 117206; (V mass n 116247; (V mass n 112368; (V mass n 104824; (V mass n 101076).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 83, Cod. Pen. art. 576 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 586, Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)