Sez. 1, Sentenza n. 16708 del 18/03/2008 Cc. (dep. 22/04/2008) Rv. 240124 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione previsto dall'art. 4 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 - Condanna per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203 - Applicabilità - Mancato aggravamento di pena per effetto della prevalenza di circostanze attenuanti - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. .
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 4 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto Ordinamento Penitenziario), nella parte in cui non prevede che il divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione ai soggetti condannati per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 conv. nella L. 12 luglio 1991 n. 203 resti inoperante laddove non vi sia stato un concreto aumento di pena per effetto della prevalenza di circostanze attenuanti. Risulta infatti evidente la ragionevolezza della scelta del legislatore che ricollega la maggiore pericolosità, cui consegue il divieto della misura alternativa, non alla singola valutazione del giudice, ma al tipo di reato commesso ed alla connessa organizzazione criminale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)