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Sez. 1, Sentenza n. 29379 del 27/06/2001 Cc. (dep. 19/07/2001) Rv. 219593 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Divieto di concessione correlato a condanna per determinati reati - Operatività anche in caso di circostanze aggravanti non formalmente contestate - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219593-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis ord. pen., opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, riferita a fatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e risultante dalla sentenza di condanna, non sia stata oggetto di formale contestazione, dovendosi avere riguardo alla qualificazione sostanziale dei delitti in contestazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)