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Sez. L, Sentenza n. 3696 del 09/04/1998 (Rv. 514423 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Infortuni policroni - Consolidazione della rendita liquidata per un singolo infortunio - Sopravvenienza di altro infortunio dopo un decennio dal precedente - Determinazione di rendita unica - Conseguenze - Riesame dei postumi del precedente infortunio - Determinazione di rendita unica non inferiore a quella liquidata per il primo infortunio - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1998-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514423-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

L'art. 83 T.U. n. 1124 del 1965 - secondo il quale la misura della rendita di inabilità può essere riveduta, per modificazione delle condizioni fisiche dell'assicurato, solo entro il decennio dalla costituzione - non impedisce, ove oltre il decennio sopravvenga altro infortunio indennizzabile, la riconsiderazione dei postumi del primo infortunio e della relativa incidenza inabilitante ai fini della costituzione della rendita unica di cui all'art. 80 T.U. citato; tuttavia impone che detta rendita unica sia determinata in misura non inferiore a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)