diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13710 del 04/02/2005 Cc. (dep. 14/04/2005) Rv. 231507 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Violenza sessuale presunta - Consenso della persona offesa - Valutabilità quale circostanza attenuante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231507-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE

In caso di violenza sessuale presunta, di cui all'art. 609 bis, comma secondo, cod. pen., nella quale la persona offesa consente all'atto sessuale ma il suo consenso è viziato dall'inganno o dall'abuso che il soggetto agente compie giovandosi dello stato di inferiorità fisica o psichica della stessa persona offesa, il consenso si configura quale elemento strutturale della fattispecie criminosa e non può essere conseguentemente valutato quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62 n. 5 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 5, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)