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Sez. 3, Sentenza n. 12110 del 24/09/1999 Ud. (dep. 22/10/1999) Rv. 214557 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - contro la libertà sessuale - soggetto affetto da menomazioni fisiche o psichiche - Violenza presunta - Esclusione dell'ipotesi - Diversa concezione della riforma - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214557-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In tema di reati di violenza sessuale, la legge n. 66 del 1996, ha proceduto ad una differente valutazione e tutela dei rapporti "sessuali" di persona affetta da menomazioni fisiche o psichiche, abrogando la fattispecie autonoma del delitto di violenza carnale presunta e prevedendo la possibilità di questi soggetti di intrattenere rapporti sessuali da considerare leciti se non connotati da induzione ed abuso delle condizioni di menomazione. Pertanto, è venuta meno la violenza carnale presunta in danno di persona malata di mente ovvero non in grado di resistere all'agente a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, e non sussiste più l'intangibilità assoluta di questi soggetti; la nuova legge, invece, nel mediare fra le due opposte esigenze di consentire a soggetti menomati psichicamente e fisicamente di avere una propria vita sessuale e quella di impedire che tali soggetti "deboli" siano "utilizzati" come oggetti di piacere da altri, approfittando del loro stato, ha incentrato la nuova fattispecie criminosa sui requisiti della induzione e dell'abuso all'interno del fatto tipico, inquadrandola in una delle due sottospecie di violenza sessuale per induzione. Ne consegue che è venuta meno la presunzione assoluta di invalidità del consenso prestato da soggetti portatori di handicap fisico o psichico, sicché non è più sufficiente verificare sia pure in maniera approfondita la piena consapevolezza da parte del soggetto attivo della condizione di inferiorità psichica della vittima, ma occorre accertare l'esistenza o meno in capo ai predetti soggetti della capacità di intendere e volere l'atto sessuale e l'induzione "abusiva" perpetrata dall'agente.

Riferimenti normativi: Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)