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Sez. L, Sentenza n. 8540 del 19/11/1987 (Rv. 456063 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - EFFETTI - DISTINZIONE CON RIGUARDO AL REGIME DI TUTELA OBBLIGATORIA EX LEGGE N. 604 DEL 1966 O AL REGIME DI TUTELA REALE EX ART. 18 ST. LAVORATORI - CONSEGUENZE NEL SECONDO DI TALI REGIMI - INTIMAZIONE DI NUOVO LICENZIAMENTO DOPO IL RECESSO ILLEGITTIMO - DIFETTO DI IMPUGNAZIONE - ESTINZIONE DI RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456063-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - EFFETTI - DISTINZIONE CON RIGUARDO AL REGIME DI TUTELA OBBLIGATORIA EX LEGGE N. 604 DEL 1966 O AL REGIME DI TUTELA REALE EX ART. 18 ST. LAVORATORI - CONSEGUENZE NEL SECONDO DI TALI REGIMI - INTIMAZIONE DI NUOVO LICENZIAMENTO DOPO IL RECESSO ILLEGITTIMO - DIFETTO DI IMPUGNAZIONE - ESTINZIONE DI RAPPORTO.*

Con riguardo al regime di tutela rispettivamente reale ed obbligatoria del posto di lavoro, mentre la legge n. 604 del 1966 contemplava, nel caso di licenziamento illegittimo, la risoluzione del rapporto talché era necessario ricostruirlo ex novo mediante la riassunzione del dipendente, salvo che il datore di lavoro non avesse preferito risarcire il lavoratore del danno subito, invece nella nuova disciplina posta dall'art. 18 stat. Lavoratori il rapporto di lavoro non è interrotto in caso di licenziamento illegittimo, ma resta soltanto sospesa la prestazione dedotta nel sinallagma a causa del rifiuto del datore di lavoro di riceverla fino a quando il provvedimento del giudice, che dispone la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, non ripristini la situazione materiale antecedente al licenziamento. Consegue che il datore di lavoro può, medio tempore, legittimamente intimare - per causa diversa e successiva - un nuovo licenziamento allo scopo di estinguere il rapporto di lavoro in atto, con la conseguenza che tale licenziamento comporta l'Estinzione del rapporto di lavoro ove da parte del lavoratore non si provveda tempestivamente ad una nuova impugnativa. (V 2789/87, mass n 451907).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)