Sez. L, Sentenza n. 2789 del 20/03/1987 (Rv. 451907 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - EFFETTI - PERIODO INTERCORRENTE IL LICENZIAMENTO E LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - EFFETTI - PERIODO INTERCORRENTE IL LICENZIAMENTO E LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - SUSSISTENZA.*
In virtù del principio di stabilità reale del rapporto di lavoro (introdotta dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970), il licenziamento del dipendente, che sia poi ritenuto illegittimo, interrompe unicamente la continuazione della prestazione ma non anche quella del rapporto di lavoro con la conseguenza che - sopravvivendo pure il correlato rapporto assicurativo - sono dovuti, dal datore di lavoro, i contributi previdenziali, anche per il periodo intercorrente fra il licenziamento e la data di reintegrazione nel posto di lavoro. (V 2458/85, mass n 440305, sulla seconda parte; (V 4958/83, mass n 429829, sulla seconda parte; (V 1618/75, mass n 375215, sulla seconda parte; (Conf 4958/86, mass n 447637, sulla prima parte; (Conf 2624/86, mass n 445701, sulla prima parte; (Conf 2762/85, mass n 440359, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)