Sez. L, Sentenza n. 2694 del 23/04/1980 (Rv. 406476 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA RELATIVA - SPETTANZA - ESCLUSIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE 1966, MA ANTERIORE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA RELATIVA - SPETTANZA - ESCLUSIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 31 DICEMBRE 1966, MA ANTERIORE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 1204 DEL 1971 - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Per il periodo successivo al 31 dicembre 1966, data di cessazione di efficacia dell'art 3 della legge 23 giugno 1964 n 433 (norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria), ma anteriore a quello di entrata in vigore dell'art 17 della legge 30 dicembre 1971 n 1204 (tutela delle lavoratrici madri), la lavoratrice gestante o puerpera non ha piu diritto alla indennita giornaliera di maternita, ai sensi dello art 26 del DPR 21 maggio 1953 n 568 (regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950 n 860, sulla tutela fisica e economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro) quando sia decorso il periodo di sessanta giorni tra la sospensione del rapporto per essere stata collocata in cassa integrazione guadagni e l'inizio del periodo di interdizione obbligatoria dal servizio.*
Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 CORTE COST., DPR 21/05/1953 num. 568 art. 26 CORTE COST., Legge 23/06/1964 num. 433 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)