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Sez. L, Sentenza n. 1409 del 18/02/1985 (Rv. 439456 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICE GESTANTE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DA OLTRE SESSANTA GIORNI DALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439456-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - LAVORATRICE GESTANTE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DA OLTRE SESSANTA GIORNI DALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ - SUSSISTENZA.*

Nel vigore della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), il diritto all'indennità di maternità spetta anche alla lavoratrice gestante che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, si trovi in cassa integrazione guadagni da oltre sessanta giorni. Infatti, il principio generale stabilito dal secondo comma dell'art. 17 di tale legge - per il quale le lavoratrici gestanti non in attività di servizio hanno diritto all'indennità giornaliera di maternità solo se all'inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano da oltre sessanta giorni sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione o disoccupate - è espressamente derogato dall'ultimo comma dello stesso articolo, il quale - disponendo che la lavoratrice, la quale, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, si trovi in cassa integrazione guadagni da oltre sessanta giorni, ha diritto, in luogo del trattamento d'integrazione salariale, all'indennità giornaliera di maternità - impedisce che il regime di cassa integrazione, pur configurando un'ipotesi tipica di sospensione del rapporto di lavoro in entrambe le sue obbligazioni corrispettive, possa essere incluso tra le cause di sospensione incidenti sul rapporto assicurativo. (V 5938/84, mass n 437598; (V 5392/83, mass n 430307; (V 4768/80, mass n 408575; (V 2694/80, mass n 406476; (V 1598/77, mass n 385307; (V 1971/74, mass n 370206; (V 298/74, mass n 367946).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)