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Sez. L, Sentenza n. 2376 del 12/04/1980 (Rv. 406079 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITA E DI LAVORAZIONE - FONDAMENTO E FINALITA - AVANZAMENTO DEL LAVORATORE AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - PARTICOLARE LABORIOSITA - PERSISTENZA - ASSORBIMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITA NELL'AUMENTO RETRIBUTIVO - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406079-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITA E DI LAVORAZIONE - FONDAMENTO E FINALITA - AVANZAMENTO DEL LAVORATORE AD UNA QUALIFICA SUPERIORE - PARTICOLARE LABORIOSITA - PERSISTENZA - ASSORBIMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITA NELL'AUMENTO RETRIBUTIVO - ILLEGITTIMITA.*

Il premio di operosita e un elemento retributivo integrativo che trova la sua ragion d'essere nel rendimento del lavoratore e, piu in generale, nella sua produttivita, sicche esso e concesso intuitu personae, in considerazione della persona del lavoratore e dei suoi particolari meriti di laboriosita nell'organizzazione aziendale. Pertanto, ove si accerti che le qualita di rendimento persistono nel caso di avanzamento del lavoratore ad una qualifica superiore, e illegittimo l'assorbimento del menzionato emolumento nella retribuzione corrispondente alla nuova qualifica, giacche, cosi operando, si viene a neutralizzare la finalita che presiede alla concessione del premio. (V 3042/77, mass n 386607; (V 2965/74, mass n 371409).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)