Sez. L, Sentenza n. 3042 del 08/07/1977 (Rv. 386607 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITA E DI LAVORAZIONE - MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE PER ULTERIORI PRESTAZIONI TEMPORANEE - CORRESPONSIONE INGIUSTIFICATA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL MIGLIOR TRATTAMENTO - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITA E DI LAVORAZIONE - MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE PER ULTERIORI PRESTAZIONI TEMPORANEE - CORRESPONSIONE INGIUSTIFICATA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL MIGLIOR TRATTAMENTO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Qualora una maggiorazione retributiva, diretta a compensare prestazioni lavorative di carattere temporaneo, ed implicanti un particolare dispendio di energie, venga dal datore di lavoro corrisposta anche dopo il venir meno delle condizioni cui la normativa collettiva subordina la maggiorazione medesima, il diritto del dipendente al mantenimento del miglior trattamento puo essere ravvisato solo se, in quel comportamento del datore di lavoro, sia configurabile la volonta contrattuale di costituire un patto individuale piu favorevole rispetto al contratto collettivo (art 2077 secondo comma cod civ), non anche, pertanto, ove il comportamento stesso derivi da mero errore di contabilizzazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)