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Sez. 1, Sentenza n. 4907 del 10/08/1988 (Rv. 459724 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE - DECISIONE DELLA CAUSA SUCCESSIVAMENTE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - INIZIO E TEMPO DELLE OPERAZIONI DI DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA - DISCREZIONALITÀ DEL PRESIDENTE.*
Stato
decisa il 1988-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459724-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE - DECISIONE DELLA CAUSA SUCCESSIVAMENTE ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - INIZIO E TEMPO DELLE OPERAZIONI DI DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA - DISCREZIONALITÀ DEL PRESIDENTE.*

Escluse le ipotesi in cui anche nel processo civile vige il principio della decisione immediata, ove la causa sia stata decisa dopo l'udienza di discussione, non incide sulla validità della decisione stessa la circostanza che essa sia stata deliberata dal collegio, nella medesima composizione collegiale, il giorno successivo a quello della spedizione a sentenza, posto che nessun termine è fissato per l'apertura della camera di consiglio in rapporto alla chiusura della precedente fase di discussione della causa e l'inizio e il tempo delle operazioni di deliberazione sono rimesse al potere discrezionale del Presidente, il quale dovrà solo tenere conto dei termini acceleratori fissati per il successivo deposito della sentenza. (V 3886/85, mass n 441461; (V 1043/75, mass n 374455).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)