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Sez. 2, Sentenza n. 3886 del 29/06/1985 (Rv. 441461 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE - OMISSIONE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441461-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DATA DELLA DELIBERAZIONE - OMISSIONE - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Mentre la data di pubblicazione della sentenza è un elemento essenziale perché segna il momento in cui la pronuncia giudiziale acquista i caratteri della imperatività e della immutabilità, divenendo così giuridicamente esistente, tale non è la data di deliberazione, in quanto si riferisce ad un atto meramente interno, onde la sua omissione non produce alcuna nullità deducibile con l'impugnazione, ma si risolve in un errore materiale, emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.. (V 4546/80, mass n 408386; (V 3003/79, mass n 399341; (V 3924/78, mass n 393524).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)