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Sez. 1, Sentenza n. 490 del 13/02/1969 (Rv. 338602 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - NOTIFICA - A MEZZO DELL'AVVISO DI NOTIFICA DELLA DECISIONE IMPUGNATA - AMMISSIBILITA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - NULLITA DELL'APPELLO - SUSSISTENZA - TARDIVITA DELLA NOTIFICAZIONE - DECADENZA DALLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338602-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - NOTIFICA - A MEZZO DELL'AVVISO DI NOTIFICA DELLA DECISIONE IMPUGNATA - AMMISSIBILITA - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - NULLITA DELL'APPELLO - SUSSISTENZA - TARDIVITA DELLA NOTIFICAZIONE - DECADENZA DALLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

A norma degli articoli 38 e 45 del RD 8 luglio 1937, n. 1516, sulle commissioni amministrative per le imposte dirette e indirette sugli affari, la notizia dell'appello dell'ufficio e dei relativi motivi puo esser data al contribuente non solo in Forma autonoma, ma anche con lo stesso avviso di notifica della decisione appellata, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la eventuale nullita della notifica colpisce l'intero atto notificato e, quindi, anche l'impugnazione. Tuttavia, in forza dell'art.35 dello stesso decreto, la mancata notificazione le decisioni nel termine non produce decadenza dell'ufficio dal diritto di impugnativa, se l'ufficio stesso abbia inviato gli avvisi da notificare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso. (V. 1699-67, massima n.328535 1330-66, massima n.322644 1639-65).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 45, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)