Sez. 3, Sentenza n. 10393 del 04/10/1991 (Rv. 474110 - 01)
Deposito (Contratto di) - In albergo - Responsabilità dell'albergatore - In genere | Responsabilità ex "recepto" del ristoratore - Limiti.
Deposito (Contratto di) - In albergo - Responsabilità dell'albergatore - In genere
La responsabilità "ex recepto" del ristoratore ai sensi degli artt. 1786, 1783, 1784 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 10 giugno 1978 n. 316 sussiste per le cose non consegnategli in custodia ma delle quali è opportuno che il cliente si liberi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio: cappotto, cappello, ombrello) mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente tutte le altre cose che non costituiscono intralcio per la consumazione del pasto e della cui sottrazione il ristoratore non deve quindi rispondere (nella specie, la S.C. ha escluso ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. il concorso di colpa del cliente con riguardo ad un soprabito che era stato appeso ad un attaccapanni in una sala del ristorante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1784, Cod. Civ. art. 1786, Legge 10/06/1978 num. 316
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)