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Sez. 3, Sentenza n. 1537 del 19/02/1997 (Rv. 502553 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - IN STABILIMENTI E LOCALI ASSIMILATI | Cose sottratte - Responsabilità limitata o illimitata del ristoratore - Presupposti - Consegna in custodia - Univocità - Necessità - Accertamento in concreto - Compito del giudice del merito.
Stato
decisa il 1997-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502553-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - IN STABILIMENTI E LOCALI ASSIMILATI

Il giudice di merito, onde affermare la responsabilità illimitata dell'albergatore ai sensi dell'art. 1784 cod. civ. - o dei soggetti ad esso equiparati dall'art. 1786 cod. civ. - deve accertare se il cliente, indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, per le modalità e il contesto in cui ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti, ha inteso affidarlo alla loro custodia o invece se essi si sono limitati a prestargli una cortesia conforme agli usi, nel qual caso la responsabilità è quella limitata, prevista dall'art. 1783 cod. civ.. (Nella specie il cameriere di un ristorante, sprovvisto di guardaroba, aveva appeso la pelliccia - poi sparita - di una cliente ad un appendiabiti; la Suprema Corte, nel cassare la ritenuta responsabilità ex art. 1784 cod. civ. ha affermato l'equivocità della circostanza ai fini dell'affidamento del bene in custodia al gestore, potendo invece esso restare nella sfera di controllo e disponibilità del cliente, anche avuto riguardo al luogo ove l'appendiabiti è situato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1783, Cod. Civ. art. 1784, Cod. Civ. art. 1786

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)