Sez. 1, Sentenza n. 1546 del 01/03/1990 (Rv. 465593 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - CRITERI.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - CRITERI.*
In tema di sanzioni amministrative, i criteri di Determinazione della sanzione, stabiliti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, pur non identificandosi interamente con quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., rispecchiano, tuttavia, anch'essi la natura essenzialmente punitiva della sanzione stessa e sono, quindi, affidati, nell'applicazione ai casi singoli, alla valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa, ancorché soggetta al controllo del giudice (art. 23 legge cit.). Nell'Esercizio di tale potere di controllo, il giudice può fare riferimento - in Mancanza di elementi tali da determinare un giudizio particolarmente favorevole per il trasgressore - al criterio adottato dall'art. 16 legge cit. (che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale), che può essere legittimamente utilizzato ove l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre ad apprezzarla con maggior o minor rigore.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)