Sez. 1, Sentenza n. 6155 del 01/06/1995 (Rv. 492621 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione concernente l'entità della sanzione - Rigetto - Motivazione - Contenuto - Riferimento al criterio di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981 - Sufficienza - Condizione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione all'ingiunzione di pagamento di una pena pecuniaria amministrativa, il pretore non può disattendere l'opposizione concernente l'entità della sanzione pecuniaria applicata dall'amministrazione affermando apoditticamente che la sanzione è adeguata, ma deve dar conto delle ragioni della sua decisione avuto riguardo alle contestazioni dell'opponente perché soltanto una motivazione sufficiente attesta la completezza dell'esercizio del potere di controllo attribuito dalla legge al giudice. Tuttavia, se l'opponente abbia invocato il minimo della sanzione edittale e non emergano elementi tali da determinare un giudizio particolarmente favorevole per l'autore della violazione, il giudice dell'opposizione può limitarsi a fare riferimento al criterio dettato dall'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981 - che prevede il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale - essendo tale criterio legittimamente utilizzabile ove l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre ad apprezzarla con maggiore o minore rigore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)