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Sez. U, Ordinanza n. 15201 del 21/07/2015 (Rv. 635996 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia concernente il classamento delle unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale promossa da un'amministrazione comunale - Giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635996-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia avente ad oggetto il classamento delle unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ex art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche quando la rendita o l'atto di classamento siano impugnate dall'amministrazione comunale e non (o non solo) dal contribuente, dovendosi escludere, alla stregua di un'interpretazione letterale, logica e sistematica, oltre che costituzionalmente orientata, che l'inciso "promosse dai singoli possessori", contenuto nella norma, sia idoneo a condizionare, sotto il profilo soggettivo di chi adisca il giudice, i limiti della giurisdizione delle suddette commissioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)