Sez. U - , Ordinanza n. 15203 del 21/07/2015 (Rv. 644153 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia concernente il classamento delle unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale promossa da un'amministrazione comunale - Giurisdizione tributaria ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia avente ad oggetto il classamento delle unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale appartiene alla giurisdizione tributaria, ex art. 2, comma 2, del d.lgs. m. 546 del 1992, anche quando l'impugnazione sia proposta dall'amministrazione comunale e non solo dal contribuente, dovendosi escludere, alla stregua di un'interpretazione letterale, logica e sistematica, oltre che costituzionalmente orientata, che l'inciso "promosse dai singoli possessori" ponga un limite soggettivo ed impedisca, pertanto, a determinati soggetti di adire il giudice o gli imponga di rivolgersi a quello appartantente ad altro ordine giudiziario, atteso che la prima interpetazione contrasta con il diritto di azione costituzionalmente garantito e la seconda con i valori fondanti del giusto processo, quali la stabilità delle decisioni e l'effettività della tutela giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)