Sez. U, Sentenza n. 420 del 28/11/1981 Ud. (dep. 19/01/1982) Rv. 151619 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DEI SEGRETI DI UFFICIO - NATURA DEL DELITTO DI RIVELAZIONE DEI SEGRETI DI UFFICIO - FATTISPECIE PLURISOGGETTIVA ANOMALA - NON PUNIBILITÀ DEL RECETTORE DELLA NOTIZIA SEGRETA - PARTECIPAZIONE MORALE O PSICHICA DI QUEST'ULTIMO SOGGETTO - FORME - MERO ACCORDO CRIMINOSO - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DEI SEGRETI DI UFFICIO - NATURA DEL DELITTO DI RIVELAZIONE DEI SEGRETI DI UFFICIO - FATTISPECIE PLURISOGGETTIVA ANOMALA - NON PUNIBILITÀ DEL RECETTORE DELLA NOTIZIA SEGRETA - PARTECIPAZIONE MORALE O PSICHICA DI QUEST'ULTIMO SOGGETTO - FORME - MERO ACCORDO CRIMINOSO - SUFFICIENZA.*
Il delitto di rivelazione dei segreti di ufficio si risolve in una fattispecie plurisoggettiva anomala, essendo la condotta incriminata legata a chi riceve la notizia e alla previsione della punizione nei confronti del solo autore della rivelazione, nel senso, cioè, che il mero recettore della notizia non può essere assoggettato a pena in conformità del principio di legalità. Tuttavia, in base all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non può escludersi la partecipazione morale del destinatario della rivelazione; partecipazione, questa, che, oltre alle tradizionali forme della Determinazione e della istigazione, comprende anche l'accordo criminoso e, comunque, può estrinsecarsi nei modi più vari ed indifferenziati, ribellandosi a qualsiasi catalogazione o tipicizzazione, a cui invece deve uniformarsi la condotta dell'autore dell'illecito e, quindi, del concorrente che esegue l'Azione vietata dalla norma e non già quella del partecipe. Non risultano precedenti in termini. In senso analogo, sia pure con riferimento ad altre fattispecie plurisoggettive anomale (cosiddetta bancarotta preferenziale), V.: sez. Terza, 6 dicembre 1965, oneglia; sez. Quinta, 25 giugno 1968, gianfrocca; sez. Quinta, 30 luglio 1973, gualtieri; sez. Sesta, 14 gennaio 1976, castiglia; sez. Sesta, 7 dicembre 1977, straziota.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)