diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2619 del 21/11/1988 Cc. (dep. 15/12/1988) Rv. 179976 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - REATO DI CUI ALL'ART. 12 LEGGE N. 121 DEL 1981 - CONCORSO DELL'ESTRANEO NEL REATO COMMESSO DAL PUBBLICO UFFICIALE - CRITERIO PER LA CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179976-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - REATO DI CUI ALL'ART. 12 LEGGE N. 121 DEL 1981 - CONCORSO DELL'ESTRANEO NEL REATO COMMESSO DAL PUBBLICO UFFICIALE - CRITERIO PER LA CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA.*

Ai fini della configurabilità o meno del concorso dell'estraneo nel reato, commesso dal pubblico ufficiale, previsto dall'art. 12 legge 1 aprile 1981, n. 121 - che tutela l'interesse alla segretezza dei dati raccolti dal ministero degli interni in funzione del raggiungimento degli scopi di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità - deve ritenersi che il comportamento dell'estraneo non è punibile finché resta strettamente nell'ambito della sola ricezione della notizia, necessaria perché si concreti la condotta del pubblico ufficiale ipotizzata dalla norma. Quando, però, la condotta dell'estraneo, superando tale limite, cessa di rappresentare un momento operativo della condotta del pubblico ufficiale ed assume, invece, il concreto aspetto di una ulteriore e diversa attività propulsiva del comportamento del pubblico ufficiale, è applicabile la disciplina del concorso eventuale nel reato, prevista dall'art. 110 cod. pen.. (nella specie è stata ritenuta la sussistenza del concorso, poiché l'estraneo non si era limitato a ricevere dal pubblico ufficiale un tabulato contenente informazioni riservate, ma attraverso incontri e sollecitazioni aveva influito, sotto il profilo causale, nella Determinazione del medesimo pubblico ufficiale, così partecipando, consapevolmente e con eguale intensità psicologica, alla consumazione del reato). (V mass n 151619).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 01/04/1981 num. 121 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)