diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2124 del 03/03/1994 (Rv. 485576 - 01)

Competenza civile - Connessione di cause - Riconvenzionali | Decreto ingiuntivo - Opposizione - Parti nel giudizio contenzioso - Posizione sostanziale - Inversione - Esclusione - Conseguenze - "Emendatio libelli" ed ulteriori domande accessorie - Domande riconvenzionali - Configurabilità - Esclusione - Disciplina ex art. 36 cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1994-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485576-01

Competenza civile - Connessione di cause - Riconvenzionali

Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, che incombe sempre "ei qui dicit", ma anche in ordine alla possibilità della "emendatio libelli" ed alla introduzione di eventuali ulteriori domande accessorie che, pur non potendo esulare dalla competenza "ratione valoris" del giudice adito, impropriamente vengono qualificate riconvenzionali, tale che in relazione ad esse non può trovare applicazione l'art. 36 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)