diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 865 del 02/02/1999 (Rv. 522844 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Art. 14 della legge n. 689 del 1981 - Limite temporale del procedimento di verifica - Automatica predeterminazione - Esclusione - Eventuale ingiustificatezza o colposa tardività della pretesa della P.A. - Onere probatorio relativo - Incombenza sull'opponente - Fattispecie in materia di assunzione di lavoratori in violazione delle norme sul collocamento.
Stato
decisa il 1999-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522844-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

L'art. 14 della legge n. 689 del 1981 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della Amministrazione stessa.(Fattispecie in materia di assunzione di lavoratori in violazione delle norme sul collocamento).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)