Sez. 4, Sentenza n. 19289 del 27/01/2005 Cc. (dep. 20/05/2005) Rv. 231545 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - convalida - IN GENERE | Verifica del giudice - Poteri - Limiti.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - convalida - IN GENERE
In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 380, 381 e 382 del codice di rito, ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile, con riguardo alle connotazioni del caso concreto, una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto, ma non deve sconfinare nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accertamento è riservato alla successiva fase processuale dell'applicazione della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)