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Sez. 1, Sentenza n. 248 del 22/10/1986 Ud. (dep. 15/01/1987) Rv. 174803 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA - NOTIFICATA - CONVIVENTE - RAPPORTO DI CONVIVENZA - RISULTANTE DALLA ATTESTAZIONE - DIVERSA RESIDENZA ANAGRAFICA - IRRILEVANZA - PROVA RIGOROSA DELLA PRESUNZIONE DI CONVIVENZA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174803-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA - NOTIFICATA - CONVIVENTE - RAPPORTO DI CONVIVENZA - RISULTANTE DALLA ATTESTAZIONE - DIVERSA RESIDENZA ANAGRAFICA - IRRILEVANZA - PROVA RIGOROSA DELLA PRESUNZIONE DI CONVIVENZA - NECESSITÀ.*

In tema di notificazione effettuata a mani di persona convivente, l'attestazione circa il rapporto di convivenza fra il destinatario e il consegnatario dell'atto fa parte fino a prova contraria e tale rapporto non è escluso dalla circostanza che il consegnatario abbia una residenza anagrafica diversa da quella del destinatario. La presunzione della comunanza di vita può essere superata solo mediante una prova rigorosa della sua inesistenza, per la quale non è sufficiente l'esibizione di una certificazione anagrafica come uno "stato di famiglia" spesso non rispondente alla reale situazione di fatto. (V mass n 106544; (V mass n 110096; (V mass n 129093).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)