Sez. 6, Ordinanza n. 2034 del 21/12/1968 Cc. (dep. 27/01/1969) Rv. 110096 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE -CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - TEMPORANEITA O NON ISCRIZIONE ANAGRAFICA - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE -CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - TEMPORANEITA O NON ISCRIZIONE ANAGRAFICA - IRRILEVANZA.*
Ove un atto sia stato notificato mediante consegna a un familiare, chi eccepisca la inesistenza della convivenza risultante dalla relazione dell'ufficiale giudiziario deve dimostrare in modo rigoroso la diversa realta che con tale risultanza si asserisce in contrasto. A tale fine deve ritenersi insufficiente la esibizione di certificati anagrafici attestanti che il destinatario e il consegnatario dello atto abitano in luoghi diversi della medesima citta, poiche non e infrequente che una persona, pur avendo una propria abitazione, si trasferisca, temporaneamente in casa di un congiunto, nel quale caso viene a stabilirsi quella convivenza temporanea su cui la legge fonda la presunzione che l'atto perverra al destinatario nonostante la consegna a persona diversa. (Conf. 107261, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)