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Sez. 3, Sentenza n. 1211 del 30/05/1967 (Rv. 327695 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROVA LIBERATORIA - DANNI DERIVANTI A TERZI DALLA CIRCOLAZIONE - CONTENUTO DELLA PROVA - ESCLUSIONE O DUBBIO SULLA COLPA DEL CONDUCENTE NEL GIUDIZIO PENALE - OPERATIVITA DELLA PRESUNZIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327695-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - PROVA LIBERATORIA - DANNI DERIVANTI A TERZI DALLA CIRCOLAZIONE - CONTENUTO DELLA PROVA - ESCLUSIONE O DUBBIO SULLA COLPA DEL CONDUCENTE NEL GIUDIZIO PENALE - OPERATIVITA DELLA PRESUNZIONE.*

La presunzione di colpa, posta ai soli fini della responsabilita civile a carico del conducente di veicoli dalla cui circolazione siano derivati danni a terzi, puo essere vinta solo dalla prova che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Essa, pertanto, opera anche quando la colpa sia stata esclusa, o si sia di essa dubitato, in un giudizio penale. (Conf. 1695-64, 1677-64, 1630-64, 1227-64, 806-64). Conforme alla sentenza n.86-66, massima n.320173.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)