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Sez. 3, Sentenza n. 3660 del 15/11/1974 (Rv. 372177 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - ORDINARIA AZIONE RISARCITORIA - PRECLUSIONE - AZIONE RISARCITORIA PER INCIDENTE STRADALE - PROPONIBILITA - VALUTAZIONE AUTONOMA DEI FATTI ACCERTATI - LIMITI - INDAGINE SU CIRCOSTANZE NON ESAMINATE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372177-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - ORDINARIA AZIONE RISARCITORIA - PRECLUSIONE - AZIONE RISARCITORIA PER INCIDENTE STRADALE - PROPONIBILITA - VALUTAZIONE AUTONOMA DEI FATTI ACCERTATI - LIMITI - INDAGINE SU CIRCOSTANZE NON ESAMINATE - AMMISSIBILITA.*

Quando il giudice penale abbia escluso o dichiarato dubbia soltanto l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, resta preclusa l'Azione civile ex art 2043 cod civ, ma non anche quella fondata sul successivo art 2054, poiche questa ultima disposizione non ha solo introdotto una presunzione di colpa a carico dei conducenti di veicoli, ma ha, altresi, imposto ai medesimi l'Obbligo di un comportamento particolarmente oculato, estendentesi sino ai limiti estremi della diligenza. Pertanto, l'assoluzione del conducente con formula dubitativa preclude l'Azione civile di cui al citato art 2054 cod civ soltanto ove il dubbio ricada sull'effettiva esistenza dell'incidente stradale, sulla partecipazione ad esso dell'imputato, sull'elemento causale e sul danno, e non anche quando il dubbio concerna le modalita dell'Azione o del comportamento dell'imputato, poiche, in tal caso, l'insufficienza di prove riguarda l'elemento soggettivo del reato. In questa ipotesi, il giudice civile se puo indagare su modalita non considerate dal giudice penale o valutare autonomamente i fatti da questo acclarati, non puo ricostruire questi medesimi fatti in modo diverso da come sono stati accertati dalla sentenza penale, essendogli interdetto anche affermare l'esistenza di quelle circostanze di fatto, che sono state poste in dubbio dal giudice penale; e cio anche quando il riesame dei fatti cennati gli sia stato richiesto in funzione della prova liberatoria della presunzione di colpa, la quale, pertanto, puo essere vinta solo mediante la dimostrazione di circostanze mai prima delibata dal giudice penale. (V 1133'73, mass n 363628; 888'71, mass nn 350787 e 350786; (V 2021'68, mass n 334068; 795'68, mass n 332067; (V 1211'67, mass n 327695; 1225'65; 2558'64; 1677'64; 806'64; (V 772'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)