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Sez. L, Sentenza n. 24358 del 01/10/2008 (Rv. 605054 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Conseguenza automatica dell'omissione contributiva o del ritardato versamento - Indagine sull'imputabilità o sulla colpa - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605054-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI

L'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato. (Principio applicato dalla S.C. in controversia concernente il mancato pagamento della contribuzione di solidarietà).

Riferimenti normativi: Legge 12/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 193, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)