Sez. L, Sentenza n. 5088 del 10/05/1995 (Rv. 492186 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Somme aggiuntive per omesso o tardivo pagamento dei contributi - Funzione - Indagini sull'elemento soggettivo del debitore - Inammissibilità - Fattispecie relativa al rilievo dato dai giudici del merito alla induzione del debitore all'omissione contributiva da una nota dell' I.N.P.S. a lui favorevole.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi suddetti costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale; pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione dell'obbligo suddetto. (Nella specie, concernente una lavanderia industriale, la sentenza impugnata aveva ritenuto non dovute le sanzioni civili avendo attribuito rilievo alla circostanza che l'omissione contributiva era stata indotta da una nota dell'I.N.P.S., a firma del direttore generale dell'Istituto, che aveva espressamente affermato, in base ad una interpretazione meno rigorosa della norma, che le aziende che svolgevano tale tipo di attività potevano fruire della fiscalizzazione contributiva. La S.C., nel cassare tale decisione, ha enunciato il suddetto principio).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)