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Sez. 3, Sentenza n. 1406 del 15/12/2011 Ud. (dep. 17/01/2012) Rv. 251647 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Dichiarazione dello stato di emergenza rifiuti - Applicabilità del regime penale introdotto dalla legge n. 210 del 2008 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251647-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

L'attività di trasporto di rifiuti in assenza di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, se svolta in una Regione in cui vige lo stato di emergenza nel settore, integra il delitto previsto dall'art. 6 della l. 30 dicembre 2008, n. 210 e non il reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Nella specie, l'attività era abusivamente svolta nella Regione Calabria, vigente il d.P.C.M. 18 dicembre 2009 che aveva dichiarato il predetto stato emergenziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legge 06/11/2008 num. 172 art. 6 CORTE COST., Legge 24/02/1992 num. 225 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2008 num. 210 CORTE COST., DPCM 18/12/2009

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)