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Sez. 3, Sentenza n. 13738 del 20/01/2016 Ud. (dep. 06/04/2016) Rv. 266780 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - L. n. 225 del 1992 - Stato di emergenza - Riferibilità a tutte le attività di gestione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266780-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Lo stato di emergenza in materia di rifiuti, la cui dichiarazione legittima il ricorso ai mezzi e ai poteri straordinari previsti dalla l. 24 febbraio 1992, n. 225, riguarda tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, ivi inclusa l'attività di smaltimento. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che l'espressione "gestione dei rifiuti" ha un significato più ampio e comprensivo dell'attività di smaltimento in base alla definizione contenuta nell'art. 183, comma primo, lett. n), D.Lgs. n. 152 del 2006, vigente al momento del fatto e mantenuta successivamente alle modifiche attuate con la Legge n. 116 del 2014, di conversione del D.L. n. 91 del 2014, che ricomprende espressamente nell'attività di "gestione" quelle di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento).

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2008 num. 210 art. 6 com. 1 lett. D, Legge 11/08/2014 num. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 lett. N CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 CORTE COST., DPCM 13/01/2010, DPCM 09/07/2010

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)