diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2116 del 25/03/1986 (Rv. 445302 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - PROFESSIONE IN CARRIERA - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI PRESUPPOSTI DELL'AVANZAMENTO - MERA ASPETTATIVA DEL LAVORATORE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445302-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - PROFESSIONE IN CARRIERA - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI PRESUPPOSTI DELL'AVANZAMENTO - MERA ASPETTATIVA DEL LAVORATORE - FATTISPECIE.*

Ove la contrattazione collettiva, invece di garantire la progressione in carriera come effetto diretto ed immediato dello accertato verificarsi di determinati presupposti di fatto, riconosca al datore di lavoro la facoltà di apprezzare discrezionalmente nella loro consistenza ed estensione i presupposti dell'avanzamento, la pretesa del lavoratore si qualifica come mera aspettativa, sfornita, in quanto tale, di tutela giuridica. (nella specie il giudice del merito, nel fare applicazione della contrattazione collettiva per dirigenti e funzionari di aziende di credito, aveva ritenuto irrilevante, ai fini dell'attribuzione della qualifica di funzionario, l'espletamento da parte del dipendente con qualifica impiegatizia dell'attività di procuratore legale munito della necessaria procura alle liti, ma sfornito della rappresentanza negoziale del datore di lavoro; la S.C., nel confermare tale pronuncia, ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 248/80, mass n 403640; (V 1921/77, mass n 385636).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)