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Sez. L, Sentenza n. 1921 del 13/05/1977 (Rv. 385636 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - PERSONALE - CATEGORIE E QUALIFICHE - FUNZIONARIO DI BANCA - MANSIONI - CRITERIO DI ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1977-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385636-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE - PERSONALE - CATEGORIE E QUALIFICHE - FUNZIONARIO DI BANCA - MANSIONI - CRITERIO DI ACCERTAMENTO.*

Al fine di identificare le mansioni della categoria del funzionario di banca, creata dai contratti collettivi del 7 febbraio 1956, 7 giugno 1963 e 10 agosto 1965 per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie, fuori dell'ipotesi di investitura formale, in cui le mansioni non sono predeterminabili in modo rigido - tant'e che lo imprenditore puo conferire a un dato impiegato la qualifica di funzionario con dichiarazione esplicita 'anche senza specificazione di gradò - occorre far riferimento allo svolgimento di mansioni che comportano la facolta di firma, quale manifestazione di un potere di rappresentanza esercitato in via generale e continuativa (e non per singoli Atti, come si verifica per i cassieri), ovvero alla preposizione ad un'Agenzia di citta o ad una filiale con un determinato organico di personale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Contr. Coll. 07/02/1956, Contr. Coll. 07/06/1963, Contr. Coll. 10/08/1965 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)