Sez. 1, Sentenza n. 10426 del 02/02/2005 Cc. (dep. 16/03/2005) Rv. 231601 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - pluralità di sentenze per il medesimo fatto | Identità del fatto non prospettata nel giudizio di cognizione - Ammissibilità della questione in sede esecutiva - Sussistenza.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - pluralità di sentenze per il medesimo fatto
La questione della preclusione del precedente giudicato (art. 649 cod. proc. pen.), pur se non fatta valere nel giudizio di cognizione, può essere sollevata e rilevata per la prima volta in sede esecutiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)