Sez. L, Sentenza n. 3324 del 14/10/1975 (Rv. 377450 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - GIUSTA CAUSA - MANCANZA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - PER INOSSERVANZA DELLE MODALITA PRESCRITTE - PER OMESSA COMUNICAZIONE AL LAVORATORE - TERMINE - DECORRENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - GIUSTA CAUSA - MANCANZA - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - PER INOSSERVANZA DELLE MODALITA PRESCRITTE - PER OMESSA COMUNICAZIONE AL LAVORATORE - TERMINE - DECORRENZA.*
La disposizione dell'art 6 primo comma della legge 15 luglio 1966 n 604, sui licenziamenti individuali, in base alla quale il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del medesimo, si applica non solo all'Azione di impugnazione per illegittimita, in difetto di giusta causa o giustificato motivo, ma anche all'Azione spettante al lavoratore per far riconoscere l'inefficacia del licenziamento intimato senza l'osservanza delle modalita di cui all'art 2 della legge stessa (comunicazione scritta del recesso e, su richiesta del lavoratore e nei cinque giorni dalla medesima, dei motivi); detto termine, nel caso di licenziamento inefficace per omessa comunicazione dei motivi, decorre dal primo giorno successivo a quello entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto farne la comunicazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)