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Sez. L, Sentenza n. 3490 del 27/05/1981 (Rv. 414084 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ALLEGAZIONE DI UN LICENZIAMENTO FITTIZIO - TERMINE DI DECADENZA EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414084-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ALLEGAZIONE DI UN LICENZIAMENTO FITTIZIO - TERMINE DI DECADENZA EX ART 6 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - APPLICABILITA.*

Anche l'allegazione d'un licenziamento fittizio, finalizzato esclusivamente all'illecito frazionamento d'un rapporto di lavoro sostanzialmente unitario, costituisce impugnativa del licenziamento soggetta al termine di decadenza (di sessanta giorni) previsto dallo art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604. Infatti, la vigente disciplina dei licenziamenti individuali, pur prevedendo ipotesi tipiche di inefficacia, nullita e annullabilita del licenziamento, da un lato non le discrimina quanto al termine dell'impugnabilita del recesso (indicato in via generale dall'art 6 della citata legge n 604 del 1966) e dall'altro tutte le unifica nel rigoroso regime degli effetti, con la previsione - nel ricorso dei requisiti previsti indicati dall'art 35 della legge n 300 del 1970 - della cosiddetta stabilita reale di cui all'art 18, commi primo e secondo, della stessa legge. (V 1345/80, mass n 404867; (V 5058/78, mass n 394815; (V 3901/78, mass n 393500; (V 3270/78, mass n 392694; (V 1654/77, mass n 385367; (V 3922/75, mass n 378181; (V 3324/75, mass n 377450).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)