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Sez. 2, Sentenza n. 1046 del 13/04/1973 (Rv. 363484 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363484-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNA SOCIETA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'erronea indicazione, contenuta nell'atto introduttivo della lite, del rappresentante legale di una societa (nella specie, in nome collettivo) non comporta alcun vizio della vocatio in ius, qualora l'ente chiamato in causa risulti identificato senza incertezze nell'atto che sia stato notificato nella sua Sede, non valendo da sola a provocare incertezza assoluta circa la persona giuridica chiamata in causa. (V 1278/70, mass n 346965; 898/70, mass n 346290).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)