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Sez. 1, Sentenza n. 1278 del 07/09/1970 (Rv. 346965 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE CONVENUTA - ERRONEA INDICAZIONE DEL SOCIO ACCOMANDATARIO E DELLA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA - NULLITA DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346965-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE CONVENUTA - ERRONEA INDICAZIONE DEL SOCIO ACCOMANDATARIO E DELLA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA - NULLITA DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI.*

Per quanto attiene al requisito di cui al n 2 dell'art 163 cod proc civ, relativamente alla identificazione del soggetto evocato in giudizio, la nullita della citazione o dell'atto di appello consegue soltanto alla ipotesi di incertezza assoluta sulla identita di tale soggetto. Trattandosi di citazione di una societa, per aversi nullita della citazione occorre sia assolutamente incerto l'ente che si e inteso citare. In proposito anche un errore sulla denominazione deve produrre, per essere rilevante ai fini della nullita dell'atto, incertezza assoluta sul soggetto e l'errata indicazione della persona fisica che rappresenta l'ente non e causa di nullita della citazione, se esso risulti identificato senza incertezza. Pertanto, ove sia convenuta in giudizio una societa in accomandita semplice (che, sebbene priva di personalita giuridica in quanto societa di persone, tuttavia possiede autonomia ed individualita patrimoniali, per cui i creditori debbono, prima di rivolgersi ai soci, escutere il patrimonio sociale) l'erronea indicazione del socio accomandatario, cui spetta la rappresentanza legale della societa, e la indicazione della denominazione sociale in modo solo parzialmente esatto non producono nullita dell'atto di citazione o di impugnazione se non nel caso in cui risulti assoluta incertezza sull'identificazione della societa citata. (v2497-68, mass n 334941 1909-68, mass n 333903 200-66, mass n 323664 2746-51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)